In un sistema finanziario sempre più digitalizzato e attento all’affidabilità dei soggetti che vi operano, la presenza di un protesto iscritto a carico di un cittadino o di un’impresa può rappresentare un ostacolo rilevante alla concessione di credito, all’accesso a strumenti di pagamento elettronici e alla stessa reputazione commerciale dell’interessato. L’annotazione nel Registro Informatico dei Protesti, gestito dalle Camere di Commercio, è infatti pubblica, accessibile e frequentemente consultata da banche, finanziarie, fornitori e partner commerciali. Non sorprende, dunque, che negli ultimi anni siano aumentate in modo esponenziale le richieste di informazioni relative alla cancellazione del protesto di un assegno pagato, una procedura che, se gestita correttamente, può permettere al soggetto protestato di uscire dall’impasse e di riprendere un percorso economico libero da vincoli reputazionali e pregiudizi finanziari.

Va ricordato che l’atto di protesto non è una mera comunicazione, ma un vero e proprio accertamento ufficiale del mancato pagamento di un titolo di credito, eseguito da un pubblico ufficiale e disciplinato da norme precise della legge cambiaria.

Quando il debitore riesce successivamente a saldare l’importo dovuto, anche se il termine legale per l’adempimento è decorso, egli acquisisce il diritto, in presenza di determinate condizioni, di chiedere la cancellazione del protesto che grava sul proprio nominativo. L’effetto del pagamento, in tal senso, non è solo sostanziale – cioè estintivo del debito – ma anche strumentale al ripristino della propria affidabilità giuridica.

La procedura può seguire due canali distinti: da un lato quello amministrativo, rivolto direttamente alla Camera di Commercio, che consente, appunto, la cancellazione del protesto di un assegno pagato mediante presentazione di apposita istanza corredata dalla documentazione necessaria. Dall’altro lato, il canale giudiziale, ossia la domanda di riabilitazione da proporre innanzi al Tribunale competente, qualora non sia possibile dimostrare il pagamento mediante il titolo originale o vi siano motivi di opposizione al protesto stesso. Entrambe le vie prevedono specifici presupposti e producono, se accolte, la cancellazione del nominativo del soggetto protestato dal registro pubblico, con effetti pienamente liberatori.

In un recente approfondimento pubblicato sul blog dello Studio Legale Parente Bianculli, viene affrontato in modo sistematico e tecnico il tema della cancellazione protesto assegno pagato, con particolare attenzione alle differenze procedurali tra istanza amministrativa e ricorso per riabilitazione, alla documentazione da produrre, ai costi previsti e al ruolo fondamentale che può svolgere l’avvocato nella corretta impostazione del procedimento. Il contributo è arricchito da riferimenti normativi, analisi giurisprudenziali aggiornate e indicazioni operative per chi intenda risolvere tempestivamente la questione.

Per chi si trovi a subire le conseguenze di un protesto ormai risolto con il pagamento, oppure desideri recuperare la propria onorabilità finanziaria e tornare ad accedere liberamente al circuito bancario e commerciale, è essenziale conoscere i propri diritti e affidarsi a una consulenza legale qualificata. In questi casi, agire per tempo significa non solo evitare ulteriori pregiudizi economici, ma anche riprendere il controllo della propria immagine patrimoniale.